Nella
tutela della salute (che, come ricordiamo, è un diritto sancito dalla
Costituzione) è compresa anche la salute psichica, sebbene la questione del
danno alla persona sia stata tradizionalmente appannaggio delle scienze
psichiatriche oppure delle scienze medico-legali. Ciò poiché fino a circa un
decennio fa l'unica valutazione del danno possibile era di tipo biologico.
L'area della valutazione del danno a cura di psicologi è dunque recentissima, e
per questa ragione non dispone di una letteratura corposa.
Il
danno non patrimoniale è un costrutto unico, una categoria generale che non può
essere suddivisa in autonome categorie di danno. È solo a fini descrittivi e
psicologico-giuridici che si adottano le distinte denominazioni di “danno
morale”, “danno esistenziale” e “danno psichico”. Il danno biologico, quindi,
può rimanere puramente tale, oppure intrecciarsi con ciascuna delle tre
categorie, poiché a qualsiasi evento di natura biologica è possibile associare
una conseguenza morale, esistenziale o psicologica.